12 Ott

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A seguito di un incontro tecnico tenutosi presso gli Uffici della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, si è ricevuta notizia che nei prossimi giorni gli Uffici Provinciali comunicheranno agli Ordini e Collegi Professionali, l’opportunità che si proceda a comunicare all’Ufficio l’incarico assunto per la denuncia dei fabbricati ex-rurali oggetto delle ben note comunicazioni, in ragione dell’imminente avvio delle operazioni di accertamento e notifica delle sanzioni per la mancata denuncia entro il 30.11.2012.
Va premesso che tali sanzioni verranno disposte con la presunzione della sussistenza alla data del 30.11.2012 dei requisiti di ruralità, unica condizione che consente all’Agenzia delle Entrate di ipotizzare un profilo sanzionatorio a carico degli aventi titolo (per la precisione la perdita di tali requisiti in data anteriore al 02.12.2011 non sortirebbe alcuna sanzione).
La comunicazione dell’assunzione d’incarico professionale, svolgerebbe la sola funzione di differire di qualche settimana l’invio degli atti di contestazione formale e quindi si sottolinea come, ogni incarico dovrà comunque essere svolto con la massima tempestività.
Ovviamente nulla cambierà per quanto attiene le dichiarazioni attestanti i termini di perdita del suddetto requisito (rilasciate dagli aventi tiolo ed adeguatamente evidenziate nella conferma di mappa e denuncia docfa), che determineranno qualora ricadenti anteriormente al 02.12.2011 la presentazione degli atti di aggiornamento senza alcuna sanzione essendo ormai prescritta. Tale circostanza, ovviamente rappresenterà idonea condizione, qualora dovesse essere comunque notificata la sanzione per mancata denuncia con presunzione di sussistenza dei requisiti di ruralità, di chiederne il dovuto annullamento con istanza di autotutela in quanto atto infondato a seguito della registrazione della pratica Docfa.
Si segnala infine, che data la procedura scelta dall’Agenzia per chiudere definitivamente l’ormai storica questione dei Fabbricati Rurali, l’iscrizione a ruolo della sanzione comminata, verrà disposta nei termini minimi temporali previsti dalle vigenti norme, quindi si ribadisce l’assoluta necessità di procedere con la massima tempestività a chiudere oltre la pratica di accatastamento o regolarizzazione che sia, l’eventuale pendenza derivante dal provvedimento sanzionatorio.
Non appena disponibili ulteriori aggiornamenti e riscontri certi sugli accertamenti che verranno inviati, si provvederà a comunicarli. Si resta comunque a disposizione per ogni chiarimento.
Il referente.
Geom. Ernesto A.Baragetti