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REQUISITI E MODULISTICA PENSIONE DI ANZIANITAì


PENSIONE DI ANZIANITA’


REQUISITI

può essere richiesta da coloro che hanno maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica;

può essere richiesta da coloro che hanno maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e hanno compiuto almeno 58 anni di età (L. n. 335/95 così come modificata dalla L. 449/97)

Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni di iscrizione e contribuzione(caso b), alla pensione spettante si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all’età anagrafica e all’anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:



Tabella 1 Tabella 2

Età anagrafica Coefficiente di riduzione Anni contribuzione Coefficiente di riduzione

58 25% 35 15%

59 20% 36 12%

60 15% 37 9%

61 10% 38 6%

62 0,5% 39 3%

63 0,2%

64 0,0%

Tra le recenti modifiche statutarie e regolamentari approvate dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del maggio e del novembre 2002 è stato introdotto un ulteriore requisito di accesso alla pensione di anzianità rappresentato dal raggiungimento di un limite del volume di affari professionale (inizialmente pari a € 7000 da rivalutare con gli indici Istat) per ciascun anno utile al diritto a pensione a partire dal 2003.

La pensione di anzianità comporta la cancellazione dall’Albo professionale ed è incompatibile con qualsiasi altra iscrizione ad Albi Professionali, elenchi o associazioni professionali e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo anche di natura occasionale.

DECORRENZA

La pensione di anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda e dal primo giorno del mese successivo alla data di cancellazione dall’Albo qualora quest’ultima avvenga in epoca successiva.Nel caso in cui la cessazione di eventuali attività incompatibili risulti posteriore alla decorrenza di pensione gli arretrati saranno erogati a partire dalla data di cessazione della stessa.

N.B

La legge 449/97 ha introdotto anche per le casse privatizzate le cosiddette ’finestre d’uscita’ già previste per le pensioni INPS. Le finestre si applicano in presenza di uno solo o di entrambi i requisiti minimi di cui al precedente punto b) (Es. 58 anni di età e 35 anni di contribuzione; 58 età e 37 anni di contribuzione oppure 59 di età e 35 di contribuzione).

FINESTRE

DALL’ANNO 2001 IN POI

DATA MATURAZIONE REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE

1° TRIMESTRE DELL’ANNO
DAL 1° OTTOBRE DELLO STESSO ANNO

2° TRIMESTRE DELL’ANNO
DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO

3° TRIMESTRE DELL’ANNO
DAL 1° APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO

4° TRIMESTRE DELL’ANNO
DAL 1° LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO


NOTE

L’anzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dell’art. 23 della L. 773/82 e ai sensi dell’art. 7 della L.236/90.


 
MODULO  RICHIESTA PENSIONE
PZ.pdf (80,00 Kb)
MODULO RICHIESTA PENSIONE
NOTE ESPLICATIVE
PZ%20note%20esplicative%202005.pdf (51,54 Kb)
NOTE ESPLICATIVE
MODULO AV
avpens.pdf (44,51 Kb)
MODULO AV
MODULO DF
DF_pens_2005.pdf (17,81 Kb)
MODULO DF
MOD. DRA
DR_A_2005_N.pdf (10,67 Kb)
MOD. DRA
NOTE ESPLICATIVE DRA
DR_A_2005.pdf (71,31 Kb)
NOTE ESPLICATIVE DRA
REDDITI ISTRUTT
Redditi_istruttoria_dir.pdf (19,43 Kb)
REDDITI ISTRUTT
ATTO NOTORIO
ndich_sost_atto_not.pdf (4,87 Kb)
ATTO NOTORIO
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