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REQUISITI E MODULISTICA PENSIONE DI ANZIANITAìPENSIONE DI ANZIANITA REQUISITI può essere richiesta da coloro che hanno maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione indipendentemente dalletà anagrafica; può essere richiesta da coloro che hanno maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e hanno compiuto almeno 58 anni di età (L. n. 335/95 così come modificata dalla L. 449/97) Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni di iscrizione e contribuzione(caso b), alla pensione spettante si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati alletà anagrafica e allanzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono: Tabella 1 Tabella 2 Età anagrafica Coefficiente di riduzione Anni contribuzione Coefficiente di riduzione 58 25% 35 15% 59 20% 36 12% 60 15% 37 9% 61 10% 38 6% 62 0,5% 39 3% 63 0,2% 64 0,0% Tra le recenti modifiche statutarie e regolamentari approvate dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del maggio e del novembre 2002 è stato introdotto un ulteriore requisito di accesso alla pensione di anzianità rappresentato dal raggiungimento di un limite del volume di affari professionale (inizialmente pari a 7000 da rivalutare con gli indici Istat) per ciascun anno utile al diritto a pensione a partire dal 2003. La pensione di anzianità comporta la cancellazione dallAlbo professionale ed è incompatibile con qualsiasi altra iscrizione ad Albi Professionali, elenchi o associazioni professionali e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo anche di natura occasionale. DECORRENZA La pensione di anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda e dal primo giorno del mese successivo alla data di cancellazione dallAlbo qualora questultima avvenga in epoca successiva.Nel caso in cui la cessazione di eventuali attività incompatibili risulti posteriore alla decorrenza di pensione gli arretrati saranno erogati a partire dalla data di cessazione della stessa. N.B La legge 449/97 ha introdotto anche per le casse privatizzate le cosiddette finestre duscita già previste per le pensioni INPS. Le finestre si applicano in presenza di uno solo o di entrambi i requisiti minimi di cui al precedente punto b) (Es. 58 anni di età e 35 anni di contribuzione; 58 età e 37 anni di contribuzione oppure 59 di età e 35 di contribuzione). FINESTRE DALLANNO 2001 IN POI DATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA PENSIONE 1° TRIMESTRE DELLANNO DAL 1° OTTOBRE DELLO STESSO ANNO 2° TRIMESTRE DELLANNO DAL 1° GENNAIO DELLANNO SUCCESSIVO 3° TRIMESTRE DELLANNO DAL 1° APRILE DELLANNO SUCCESSIVO 4° TRIMESTRE DELLANNO DAL 1° LUGLIO DELLANNO SUCCESSIVO NOTE Lanzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dellart. 23 della L. 773/82 e ai sensi dellart. 7 della L.236/90. |