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REQUISITI E MODULISTICA PENSIONE DI INABILITAì/INVALIDITAì


PENSIONE DI INABILITA’ / INVALIDITA’


REQUISITI

Iscrizione alla Cassa al momento della presentazione della domanda e all’insorgere della invalidità/ inabilità;

Effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno dieci anni in caso di malattia e per almeno 5 anni in caso di infortunio (continuativi o con interruzione massima non oltre i cinque anni );

Occorre non aver compiuto 40 anni di età all’epoca dell’iscrizione alla Cassa o al momento della reiscrizione se l’interruzione nell’iscrizione non deve essere superiore a cinque anni;

Riconoscimento, da parte della commissione medica della Cassa, della inabilità al 100% all’ esercizio della professione (per pensioni di inabilità) o della invalidità oltre al 66% (per le pensioni di invalidità)

DECORRENZA

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza

NOTE

La pensione di invalidità viene corrisposta nella misura del 70% della pensione spettante da calcolo. La prosecuzione dell’attività, seppur in forma ridotta, può dar titolo alla maturazione della pensione di vecchiaia o anzianità. Le pensioni di invalidità e di inabilità possono essere corrisposte anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, e’ che l’iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all’iscrizione all’Albo.

L’erogazione della pensione di inabilità e’ subordinata alla cancellazione dall’albo entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.

Revisione pensioni di invalidità e di inabilità
La Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante o dello stato inabilitante ed in ogni caso la Cassa procede a detta verifica ogni sei anni (artt. 11 e 16 del Regolamento di Previdenza)



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