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COMMISSIONE CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO, ARBITRATO

COMPONENTI:
Coordinatore
Membri
geom. Benegiamo Chiara
geom. Bono Mario
geom. Urso Marcello


La commisisone si occupa dei rapporti tra i geometri edl il Tribunale, li informa degli aspetti formali da seguire nella redazione delle consulenze; organizza corsi convegni e seminari.


CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO


La figura e gli ambiti d’attività del C.T.U.

Il  Consulente Tecnico d’Ufficio è un soggetto qualificato e specializzato in determinate materie,  che formano  l’oggetto della controversia, ed assiste il Giudice, quando questi non è in grado di analizzare e valutare particolari aspetti tecnici  della controversia.

Il C.T.U. svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario; il suo operato consiste nell’espletare tutte quelle attività di aiuto al Giudice atte ad accertare fatti,  rilevare circostanze  ed analizzare documenti  inerenti al caso specifico della controversia e si concretizza con il deposito di un elaborato peritale  contenete le conclusioni alle quali è giunto attraverso spiegazioni chiare e valutazioni oggettive ed incontrovertibili. 

La figura professionale  del CTU è prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 61 del Codice di Procedura Civile: “Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie.


Invia e-mail alla Commissione C.T.U.  del Collegio per saperne di più e porre quesiti: clicca qui



ARBITRATO

Il sistema giuridico italiano ha la possibilità per le Parti di far decidere da arbitri le controversie insorte tra loro ed aventi per oggetto diritti disponibili.

In pratica si rivolgono ad un sistema di giustizia “privato”, alternativo a quella pubblica.

E’ un sistema di risoluzione delle controversie che dà grandi vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria a cominciare dai tempi certi e dalla riservatezza.

Anche se ancora poco utilizzato nella nostra società,  i rapporti sulla diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria registrano un ricorso sempre maggiore a questa procedura.

Le parti concordano anche se  demandare la decisione  ad una sola persona (arbitro unico) o a più persone (collegio arbitrale) e può essere “amministrato” se svolto presso un organismo che eroga il servizio, secondo il proprio regolamento (ad esempio alcune Camere di Commercio), oppure “ad hoc” se affidato semplicemente a liberi professionisti che seguiranno le regole del c.p.c.

La decisione, detta lodo, ha gli effetti ed il valore della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Più precisamente, nel caso di arbitrato rituale, ha valore di sentenza di primo grado.

La procedura è particolarmente indicata quando la risoluzione della lite dipende esclusivamente da un accertamento tecnico: determinazione di un confine, accertamento di vizi o difetti di un’opera, divisione ereditarie, ecc..

Le norme che riguardano l’arbitrato sono contenute nel Titolo VIII del c.p.c. artt. 806 e seguenti, riformati con D.Lgs. n. 40/2006.


Invia e-mail alla Commissione C.T.U. presso il Tribunale di Lecco per saperne di più e porre quesiti: clicca qui
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