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ARBITRATO

Il sistema giuridico italiano la possibilità per le Parti di far decidere da arbitri le controversie insorte tra loro ed aventi per oggetto diritti disponibili.

In pratica si rivolgono ad un sistema di giustizia “privato”, alternativo a quella pubblica.

E’ un sistema di risoluzione delle controversie che dà grandi vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria a cominciare dai tempi certi e dalla riservatezza.

Anche se ancora poco utilizzato nella nostra società,  i rapporti sulla diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria registrano un ricorso sempre maggiore a questa procedura.

Le parti concordano anche se  demandare la decisione  ad una sola persona (arbitro unico) o a più persone (collegio arbitrale) e può essere “amministrato” se svolto presso un organismo che eroga il servizio, secondo il proprio regolamento (ad esempio alcune Camere di Commercio), oppure “ad hoc” se affidato semplicemente a liberi professionisti che seguiranno le regole del c.p.c.

La decisione, detta lodo, ha gli effetti ed il valore della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Più precisamente, nel caso di arbitrato rituale, ha valore di sentenza di primo grado.

La procedura è particolarmente indicata quando la risoluzione della lite dipende esclusivamente da un accertamento tecnico: determinazione di un confine, accertamento di vizi o difetti di un’opera, divisione ereditarie, ecc..

Le norme che riguardano l’arbitrato sono contenute nel Titolo VIII del c.p.c. artt. 806 e seguenti, riformati con D.Lgs. n. 40/2006.


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