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Prevenzione incendiecco le novità introdotte dal nuovo D.P.R. del 01/08/2011![]() La nuova procedura per la realizzazione delle pratiche sostanzialmente si distingue in tre categorie in funzione dei rischi e della complessità dell’attività soggetta a prevenzione incendi, pertanto: - per la categoria A (rischio basso) ad opera realizzata si presenta la SCIA con allagata l’asseverazione; - per la categoria B (rischio medio) occorre presentare la valutazione progetto prima della presentazione della SCIA; - per la categoria C (rischio elevato) occorre presentare la valutazione progetto prima della presentazione della SCIA e i VVF devono rilasciare il CPI. La presentazione della SCIA per le categorie A, B e C equivale alla presentazione della DIA VVF per la precedente legge ovvero all’ottenimento del CPI “provvisorio”, il CPI definitivo viene però rilasciato per le sole attività di categoria C per cui è obbligatorio il sopralluogo dei funzionari VVF. I funzionari dei VVF faranno dei sopralluoghi a campione per le attività A e B per verificare la veridicità di quanto dichiarato, e sanzionare false dichiarazioni. Il nuovo decreto ha aggiunto inoltre la possibilità di richiedere delle VERIFICHE IN CORSO D’OPERA ed il NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ ai VVF per particolari motivi o dubbi su singole problematiche (accessibilità, distanze, dubbi di interpretazione di un particolare paragrafo della normativa e simili) Per tutte le attività ad eccezione, di quelle elencate con scadenza decennale, la validità del certificato di prevenzione incendi è stata stabilità in 5 anni. Per le attività A e B per cui non vi è più il rilascio del certificato fisicamente, tale decorrenza parte dalla data del protocollo della SCIA. Chiara Caligiuri
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