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Prevenzione incendi

ecco le novità introdotte dal nuovo D.P.R. del 01/08/2011

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22/09/2011 con effetto dal 07/10/2011 sono variate le procedure di prevenzione incendi e le attività soggette ai controlli. Nei link sotto riportati si può scaricare il decreto, la lettera circolare di chiarimento delle procedure e la nuova modulistica per la redazione delle pratiche, in attesa che vengano emessi i decreti attuativi che sostituiranno il D.M. 04/05/98.
La nuova procedura per la realizzazione delle pratiche sostanzialmente si distingue in tre categorie in funzione dei rischi e della complessità dell’attività soggetta a prevenzione incendi, pertanto:
- per la categoria A (rischio basso) ad opera realizzata si presenta la SCIA con allagata l’asseverazione;
- per la categoria B (rischio medio) occorre presentare la valutazione progetto prima della presentazione della SCIA;
- per la categoria C (rischio elevato) occorre presentare la valutazione progetto prima della presentazione della SCIA e i VVF devono rilasciare il CPI.
La presentazione della SCIA per le categorie A, B e C equivale alla presentazione della DIA VVF per la precedente legge ovvero all’ottenimento del CPI “provvisorio”, il CPI definitivo viene però rilasciato per le sole attività di categoria C per cui è obbligatorio il sopralluogo dei funzionari VVF.
I funzionari dei VVF faranno dei sopralluoghi a campione per le attività A e B per verificare la veridicità di quanto dichiarato, e sanzionare false dichiarazioni.
Il nuovo decreto ha aggiunto inoltre la possibilità di richiedere delle VERIFICHE IN CORSO D’OPERA ed il NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ ai VVF per particolari motivi o dubbi su singole problematiche (accessibilità, distanze, dubbi di interpretazione di un particolare paragrafo della normativa e simili)
Per tutte le attività ad eccezione, di quelle elencate con scadenza decennale, la validità del certificato di prevenzione incendi è stata stabilità in 5 anni. Per le attività A e B per cui non vi è più il rilascio del certificato fisicamente, tale decorrenza parte dalla data del protocollo della SCIA.
 
Chiara Caligiuri
 
Scarica da qui la modulistica necessaria
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