Obbligo non applicabile ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis dl 101/2013 per cui “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura   associativa, con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita’, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonche’ delle disposizioni  di cui  al  titolo   III,   e   ai   soli   principi   generali   di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa  pubblica  ad  essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica