25 Mar

AUTENTICAZIONE TITOLI AI FINI DELLA TRASCRIZIONE/ISCRIZIONE/ANNOTAZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI

Riceviamo dal dr. Gabriele Sabetta, Capo Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’ Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco,  la seguente comunicazione:

“Com’è noto, l’articolo 16-bis, comma 9-bis, del Decreto-Legge 179/2012, consente all’avvocato, al curatore e ad altre figure professionali di attestare la conformità di documenti cartacei o digitali, riportanti provvedimenti giudiziari, all’originale presente nel fascicolo elettronico (da cui il documento viene tratto). Nel consegnare al nostro ufficio un titolo cartaceo con attestazione di conformità resa nel modo appena indicato, ai fini della pubblicità immobiliare, pregherei di allegare copia del documento di riconoscimento del professionista che attesta la conformità (che può essere solo colui il quale “scarica” il documento dal fascicolo elettronico, l’unico che può realmente verificarne la conformità). Se trattasi di documento cartaceo, inoltre, sarebbe opportuno apporre anche i timbri di congiunzione”.