23 Ott

Alleghiamo circolare del Presidente relativa all’oggetto.

Con la seguente precisazione:  sono ad oggi esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per tali operatori, pur sussistendo l’esonero di cui sopra, non è preclusa la possibilità di emettere, comunque, fatture elettroniche nei rapporti commerciali tra privati, avvantaggiandosi della procedura telematica.

Quanto riportato rappresenta il quadro delle informazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data odierna.

ObbligoFatturazioneElettronicatraprivati