19 Mag

  • By geometrilecco
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Si comunica che è pervenuta dall’Ufficio Modulistica di REGIONE LOMBARDIA comunicazione che sulla piattaforma “Procedimenti” sono stati pubblicati i nuovi moduli edilizi ed i relativi schemi xsd, approvati con il Decreto 6326/2021 (aggiornamento modulistica edilizia unificata e specifiche interoperabilità) qui allegato:

DECRETO

Sul sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina «Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità» (all’indirizzo: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati/moduli-edilizi-unificati) sono riportate le descrizioni estese dei contenuti dei moduli edilizi unificati e standardizzati di seguito elencati:

Allegato 1 – Modulo Unico Titolare (per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC)

Allegato 2 – Relazione Tecnica Asseverazione Unica

Allegato 3 – Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

Allegato 4 – Comunicazione Fine Lavori (CFL)

allegato 5 – Segnalazione Certificata Agibilità

allegato 6 – Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità

le specifiche tecniche relative alla modulistica edilizia unificata e standardizzata regionale (schemi.xsd dei moduli edilizi) per l’interoperabilità.

Sulla pagina istituzionale “Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità” sono pubblicati inoltre:

– la “Guida alla compilazione dei moduli edilizia unificati in formato pdf compilabile” aggiornata,

– le “Risposte alle domande frequenti” aggiornate,

– gli schemi xsd dei moduli edilizi aggiornati dal citato Decreto.

Sulla stessa pagina troverete, inoltre, link:

– alla pagina EdilComune (Community dedicata all’edilizia, a cura di Anci Lombardia) – alla piattaforma “Procedimenti” – della Delibera n. 4317/2021 “Indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, “approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”.